Art. 4.
(Revoca delle agevolazioni).

      1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 sono revocate qualora i contratti di lavoro applicati ai dipendenti delle nuove attività avviate dal 1o gennaio 2007 e comprese nella zona franca urbana di Lamezia Terme siano stati sottoscritti in difformità rispetto ai contratti nazionali di categoria dei singoli comparti produttivi. Le stesse agevolazioni non sono concedibili alle società che, a qualunque titolo, comprendano nei loro organismi societari soggetti condannati per reati inerenti l'associazione a delinquere o l'associazione a delinquere di stampo mafioso, per reati fiscali nonché soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.